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Ddl Zan, le obiezioni della Santa Sede, a difesa della libertà di espressione.
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In una nota verbale riguardante il ddl Zan, la legge contro l’omotransfobia che è ora in discussione al Senato, e presentata in modo informale allo Stato italiano, la Santa Sede avrebbe fatto notare che la suddetta legge andrebbe a violare il Concordato. Il motivo di questa protesta si fonda sul fatto che il Ddl Zan, così come è concepito, presenta un aspetto particolare della legge (articolo 7) che prevede l’istituzione di una “Giornata Nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia”. E in occasione di questo evento, gli istituti scolastici sono chiamati a organizzare cerimonie e iniziative per celebrare la giornata. Praticamente un’imposizione dell’ideologia di genere nelle scuole (Acistampa).
Infatti, il ddl Zan sottolinea (articolo 1) che “per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico” e che per genere “ si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso”. Così, per identità di genere, si legge ancora nel ddl Zan, si intende “l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione”.
In pratica, il ddl Zan distingue il sesso dal genere. In questo modo, però, delineando tutte le manifestazioni contrarie al genere come “fobie”, si va a creare una nuova categoria di persone, che possono appellarsi a una presunta discriminazione sempre. Anche se si parla di credere nella famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna, perché questo andrebbe a discriminare quanti sono uomini, ma si sentono donne e viceversa.
Se la lotta alle discriminazioni è sacrosanta, l’imposizione di punti di vista diventa un attentato alla libertà di espressione. Anche perché la stessa Costituzione italiana sottolinea che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. Vengono, insomma, tutelate tutte le persone, senza distinguerle in categorie.
Ci sono poi altri temi da considerare. Per esempio, il sito documentazione.info nota che “il DDL contraddice anche il principio costituzionale di “determinatezza” della disposizione penale perché inserisce concetti controversi e indeterminati in una normativa che pone già problemi di indeterminatezza. I concetti di “discriminazione” (cioè un diverso irragionevole trattamento) e di “odio” negli articoli 604 bis e ter c.p. sono tra i più ampi e generici. A questi si aggiungono anche le nozioni di “genere” e “identità di genere” che sono controverse e di incerta definizione (e che ha infatti visto l’opposizione delle lesbiche e delle femministe). Per non parlare del fatto che sono termini sociologici su cui la comunità scientifica non si è mai espressa in maniera univoca”. È un tema, quello dell’indeterminatezza e non riconoscimento internazionale del gender, su cui la Santa Sede si batte da tempo, dato che la questione viene inclusa anche in trattati internazionali in cui non ci entrerebbe niente, come il global compact sulle migrazioni.
Sempre documentazione.info nota che “il DDL estenderebbe una normativa ai sensi della quale la punibilità degli atti di discriminazione (art. 604 bis c.p.) dipende totalmente dal “motivo” interiore del presunto colpevole o “percezione” della vittima, non dal disvalore del fatto; in secondo luogo, estenderebbe una normativa che punisce la mera “istigazione” anche privata e sterile (cioè non seguita dalla commissione del reato)”. In pratica, si rischia il reato di opinione, per cui ogni affermazione, per quanto pacata, potrebbe essere considerata come una istigazione.
Queste le obiezioni generali al testo. Secondo la Santa Sede, spiega l’Osservatore Romano, “alcuni contenuti della proposta di legge riducono la libertà garantita alla Chiesa cattolica in tema di organizzazione, di pubblico esercizio di culto, di esercizio del magistero e del ministero episcopale, ovvero quelle libertà sancite dall’articolo 2, ai commi 1 e 3 dell’accordo di revisione del Concordato del 1984”. Nel documento consegnato dal Vaticano “si rileva come il ddl Zan rischi di interferire, fra l’altro, con il diritto dei cattolici e delle loro associazioni e organizzazioni alla piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”.
Il problema concordatario riguarda in particolare la libertà educativa per le scuole. Le scuole paritarie cattoliche in Italia sono 7.955. Hanno gli stessi curriculum statali, si impegnano a insegnare secondo le richieste del Ministero dell’Istruzione. Ma hanno anche un progetto educativo, che è il motivo per cui vengono scelte dai genitori. Non si può loro imporre di celebrare una giornata particolare, come non si può imporre a nessuno.
Il Concordato, nella sua versione “rivista” del 1984, sottolinea che (articolo 1) “la Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione” e che “in particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica”. All’articolo 2 si legge poi che “è garantita ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”.
Se un decreto legge, dunque, impone una visione in tutte le scuole, anche quelle paritarie, viola lo spirito del Concordato. E la Santa Sede deve fare un gesto diplomatico, per far notare la controversia.
Va notato, inoltre, che la Santa Sede non contesta una legge italiana. Fa solo notare che, nel modo in cui è stata delineata, la legge va a violare alcuni principi concordatari. La Chiesa vuole garantire la libertà dei cattolici di esprimere le proprie idee, e di farlo liberamente. Non si tratta di ingerenza nelle leggi dello Stato. Si tratta di difesa del proprio diritto ad esprimere ciò in cui si crede.
Redazione da Ag. di i.